Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 191 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali giudiziari debbono assumere l'esercizio delle loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del Bollettino Ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei conti del decreto di nomina o di tramutamento anche per promozione. Il Ministro per la grazia e giustizia puo' abbreviare per giuste cause il termine anzidetto, che per nessuna ragione puo' essere prorogato. Il Ministro puo' anche ordinare, per gravi ragioni di servizio, che l'ufficiale giudiziario tramutato ad altro ufficio continui a prestare servizio in quello precedente per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In questo caso il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessi tale servizio e puo' essere abbreviato per disposizione del Ministro. Nei casi di urgente necessita' di servizio il Ministro puo' inoltre disporre che gli ufficiali giudiziari raggiungano la nuova destinazione anche prima della registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti. Se l'ufficiale giudiziario non assuma l'esercizio delle sue funzioni senza giustificato motivo nei termini innanzi indicati, e' dichiarato dimissionario con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Peraltro puo' essere riammesso in servizio con decreto dello stesso Ministro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art23 · fonte del testo