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L'ufficiale giudiziario 4 prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, presta giuramento davanti al capo dell'ufficio, al quale e' addetto, con una formula prescritta per gli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato. Dopo che l'ufficiale giudiziario ha prestato giuramento, il capo dell'ufficio lo dichiara immesso nell'esercizio delle sue funzioni. Il cancelliere redige processo verbale della prestazione del giuramento e della dichiarazione di immissione nell'esercizio delle funzioni.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art24 · fonte del testo