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Gli ufficiali giudiziari sono esenti da qualsiasi servizio pubblico estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare. Non possono essere sindaci, assessori o segretari comunali, ne' ricoprire pubblici impieghi od uffici amministrativi, ad eccezione di quelli di consigliere comunale, di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza o di enti di pubblica utilita' legalmente riconosciuti. Non possono nemmeno esercitare la mercatura od altra professione.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art25 · fonte del testo