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L'ufficiale giudiziario non puo' essere addetto agli uffici presso i quali esercitano il patrocinio legale o la magistratura parenti sino al secondo grado od affini di primo grado, ne' puo' essere destinato in un ufficio del luogo ove avesse, sino a cinque anni prima, esercitato la mercatura o dove la esercitano genitori o la moglie. In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve astenersi dal compiere qualsiasi atto del suo ministero, nei confronti di parenti od affini entro il quarto grado.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 3 maggio 1958

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art27 · fonte del testo