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((L'ufficiale giudiziario non puo' essere addetto ad un ufficio della sede nella quale esercitano il patrocinio legale o prestano servizio come magistrati parenti sino al secondo grado od affini nel primo grado. Non puo' essere addetto alla Corte di cassazione qualora presso la stessa Corte esercitino il patrocinio legale o siano in servizio come magistrati parenti od affini nei gradi innanzi indicati. L'ufficiale giudiziario non puo' essere, inoltre, destinato ad un ufficio del luogo dove avesse, sino a cinque anni prima esercitato il commercio o dove lo esercitano i genitori o la moglie)). In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve astenersi dal compiere qualsiasi atto del suo ministero, nei confronti di parenti od affini entro il quarto grado.
Testo in vigore dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010
