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In qualsiasi caso di urgenza e di impedimento dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante ufficiale giudiziario, il capo dell'ufficio puo' richiedere il conciliatore del luogo dove l'atto deve essere eseguito perche' provveda a mezzo dell'usciere di conciliazione.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
