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In materia penale, ed in caso di necessita', il primo presidente della. Corte di appello ha facolta' di ordinare che gli ufficiali giudiziari si trasferiscano ad esercitare le loro funzioni in qualsiasi luogo del distretto della Corte, munendoli di una commissione nominativa contenente l'indicazione della natura dell'atto e la designazione del luogo in cui deve essere eseguito. La commissione deve sempre essere menzionata nell'atto al quale l'ufficiale giudiziario procede. Gli ufficiali giudiziari che si trasferiscano fuori della circoscrizione territoriale dell'autorita' cui sono addetti senza avere avuto la commissione nominativa prescritta incorrono nella perdita dei diritti e delle indennita' che loro sarebbero spettati, e sono inoltre puniti con l'ammenda disciplinare.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art36 · fonte del testo