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Negli uffici giudiziari ai quali sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari e' nominato un ufficiale giudiziario dirigente. La nomina e la revoca sono disposte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il primo presidente della Corte Suprema di cassazione o della Corte di appello, secondo la rispettiva, competenza.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art37 · fonte del testo