Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 114 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Per gli atti in materia civile ed amministrativa a richiesta del pubblico ministero o di una Amministrazione dello Stato o di una parte ammessa al gratuito patrocinio, sono anticipate dalla Stato all'ufficiale giudiziario soltanto la indennita' di trasferta o le spese postali, se la notificazione avviene col mezzo della posta. I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario sono prenotati a debito. I diritti e le indennita' di trasferta per atti compiuti nell'interesse dello Stato e che l'ufficiale giudiziario e' tenuto ad eseguire gratuitamente sono tuttavia ripetibili a carico dei privati che siano condannati alle spese del giudizio. La disposizione di cui al primo comma vale anche per la notificazione di atti su richiesta delle autorita' estere.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art137 · fonte del testo