Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 114 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per gli atti in materia civile ed amministrativa a richiesta del pubblico ministero o di una Amministrazione dello Stato o di una parte ammessa al gratuito patrocinio, sono anticipate dalla Stato all'ufficiale giudiziario soltanto la indennita' di trasferta o le spese postali, se la notificazione avviene col mezzo della posta. I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario sono prenotati a debito. I diritti e le indennita' di trasferta per atti compiuti nell'interesse dello Stato e che l'ufficiale giudiziario e' tenuto ad eseguire gratuitamente sono tuttavia ripetibili a carico dei privati che siano condannati alle spese del giudizio. La disposizione di cui al primo comma vale anche per la notificazione di atti su richiesta delle autorita' estere.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art137 · fonte del testo