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L'anzianita' degli ufficiali giudiziari si computa dalla data in cui conseguono ciascuna qualifica indicata nell'art. 42, e, in caso di nomina contemporanea, da quella della qualifica precedente, ferma per gli ufficiali giudiziari di pretura la classificazione ottenuta nella graduatoria di cui agli articoli 18 e 19. Nell'anzianita' di servizio e di qualifica, non sono computati:

  • 1)il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia;
  • 2)quello trascorso in istato di sospensione dalle funzioni a causa di procedimento penale terminato con sentenza di condanna a pena detentiva e negli altri casi limitatamente a quello della sospensione che fosse inflitta in successivo procedimento disciplinare;
  • 3)quello trascorso in espiazione della pena detentiva;
  • 4)quello trascorso in stato di sospensione applicata come pena disciplinare ovvero ai sensi dell'art. 143, primo e secondo capoverso;
  • 5)quello trascorso dal giorno in cui l'ufficiale giudiziario abbia perduto in qualsiasi modo tale qualita' sino al giorno dal quale decorre la riammissione in servizio. Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' o per servizio militare e' computato interamente.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art41 · fonte del testo