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Degli originali dello stato di cui nell'articolo precedente, uno resta depositato nella cancelleria dell'ufficio in cui lo stato fu presentato, e gli altri tre debbono essere trasmessi rispettivamente alla cancelleria della Corte di appello, alla segreteria della procura generale della Corte d'appello e al Ministero di grazia e giustizia. Di qualunque cambiamento nella posizione dell'ufficiale giudiziario si fa espressa menzione negli originali su indicati

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art44 · fonte del testo