Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 111 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Agli effetti delle disposizioni dell'art. 143, in caso di tramutamento, l'ufficiale giudiziario prima di lasciare l'ufficio deve depositare nella cancelleria i registri ed il relativo prospetto riassuntivo delle iscrizioni fino a quel momento eseguite. Il prospetto riassuntivo e' trasmesso a cura del cancelliere, alla fine del mese in corso, alla cancelleria della nuova sede insieme con lo stato di riparto. Ogni ulteriore attribuzione sia in ordine alla determinazione mensile dei versamenti, sia riguardo alla liquidazione annuale, spetta ai competenti funzionari della nuova sede. In caso di cessazione dalla carica per morte, dispensa dal servizio, collocamento a riposo o destituzione, la liquidazione definitiva e' effettuata nel mese successivo a quello della cessazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art144 · fonte del testo