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La sospensione importa, proporzionalmente alla sua durata, la cessazione temporanea dall'esercizio delle funzioni, la privazione dell'indennita' integrativa e la privazione della quota di cui agli articoli 127 e seguenti. Essa puo' durare da uno a sei mesi, salvo che la legge non disponga diversamente, ed e' inflitta, oltre che negli altri casi previsti dal presente ordinamento:

  • a)per recidiva nei fatti che dettero motivo a precedente ammenda o per maggiore gravita' di essi;
  • b)per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;
  • c)per grave insubordinazione;
  • d)per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia prodotto conseguenze dannose;
  • e)per grave pregiudizio recato agli interessi dello Stato, anche se determinato da negligenza;
  • f)per offesa al decoro dell'Amministrazione;
  • g)per uso dell'ufficio a fini personali;
  • h)per qualunque manifestazione collettiva che miri ad esercitare pressioni su l'azione dei superiori o a diminuirne l'autorita';
  • i)per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;
  • l)per avere ecceduto scientemente i limiti delle proprie attribuzioni.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art54 · fonte del testo