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Quando la gravita' dei fatti lo esiga, il Ministro per la grazia e giustizia puo' ordinare la sospensione dell'ufficiale giudiziario durante ed anche prima che sia iniziato il procedimento disciplinare e fino all'esito di, questo.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art55 · fonte del testo