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L'ufficiale giudiziario condannato con sentenza passata in giudicato a pena detentiva, quando non si debba applicare nei suoi riguardi la destituzione, e' sospeso dall'esercizio delle sue funzioni con decreto del primo presidente della Corte da cui dipende, finche' non abbia scontata la pena o questa sia estinta; e fino a tale termine continua nella sospensione qualora trovasi gia' sospeso a sensi dell'articolo precedente a causa del subito procedimento penale. Il Ministro per la grazia e giustizia puo' disporre che in attesa dell'espiazione della pena la sospensione non abbia luogo o che sia revocata quella gia' ordinata.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art58 · fonte del testo