Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 128 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'esame ha luogo in Roma davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro per la grazia e giustizia e composta:
tolto: 1) di un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere della Corte suprema di cassazione o equiparato, che la presiede;
tolto: 2) del direttore generale capo dell'ufficio superiore del personale;
tolto: 3) di due magistrati aventi grado di consigliere di Corte di appello od equiparato;
tolto: 4) di un ufficiale giudiziario della Suprema Corte di cassazione o di Corte di appello. Esercitano le funzioni di segretario due cancellieri addetti al Ministero. Il Ministro nomina altresi' i commissari supplenti destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza o di impedimento. A sostituire il secondo componente e' chiamato il direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali giudiziari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art6 · fonte del testo