Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 183 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Quando il numero degli aspiranti sia rilevante, il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta' di stabilire con suo decreto che le prove scritte abbiano luogo presso le sedi di Corte di appello o soltanto presso alcune di esse, indicando in questo ultimo caso i distretti limitrofi che fanno capo alle singole Corti designate. La vigilanza in ciascuna corte e' affidata ad apposito comitato costituito di tre magistrati della Corte nominati dal primo presidente d'intesa col procuratore generale, e presieduto dal piu' anziano. Il Ministro puo' disporre che uno dei componenti del comitato sia un magistrato addetto al Ministero con funzioni amministrative, il quale in tal caso ne assume la presidenza, se e' di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello od equiparato. Esercita le funzioni di segretario del comitato il cancelliere capo della Corte o chi ne fa le veci. A coadiuvare il comitato stesso nella vigilanza sui candidati il primo presidente, d'accordo con il procuratore generale, destina un congruo numero di funzionari di cancelleria e di ufficiali giudiziari. La prova orale ha sempre luogo in Roma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art7 · fonte del testo