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L'esame ha luogo in Roma davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro per la grazia e giustizia e composta:
- 1)di un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere della Corte suprema di cassazione o equiparato, che la presiede;
- 2)del direttore generale capo dell'ufficio superiore del personale;
- 3)di due magistrati aventi grado di consigliere di Corte di appello od equiparato;
- 4)di un ufficiale giudiziario della Suprema Corte di cassazione o di Corte di appello. Esercitano le funzioni di segretario due cancellieri addetti al Ministero. Il Ministro nomina altresi' i commissari supplenti destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza o di impedimento. A sostituire il secondo componente e' chiamato il direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali giudiziari.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
