Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Nessun provvedimento disciplinare puo' essere adottato a carico di un ufficiale giudiziario se questi non sia stato prima sentito nelle sue discolpe. Tuttavia la Commissione di vigilanza e di disciplina provvede egualmente qualora l'ufficiale giudiziario, citato regolarmente a norma dell'art. 67, non sia comparso ne' abbia giustificato un legittimo impedimento. La disposizione precedente non si applica nel caso di destituzione di diritto e nei casi di sospensione preventiva di cui agli articoli 55, 56 e 104, terzo comma.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
