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Nessun provvedimento disciplinare puo' essere adottato a carico di un ufficiale giudiziario se questi non sia stato prima sentito nelle sue discolpe. Tuttavia la Commissione di vigilanza e di disciplina provvede egualmente qualora l'ufficiale giudiziario, citato regolarmente a norma dell'art. 67, non sia comparso ne' abbia giustificato un legittimo impedimento. La disposizione precedente non si applica nel caso di destituzione di diritto e nei casi di sospensione preventiva di cui agli articoli 55, 56 e 104, terzo comma.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art68 · fonte del testo