Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 142 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il procedimento disciplinare puo' essere riaperto qualora emergano nuovi fatti o nuovi elementi di prova a carico dell'ufficiale giudiziario. Il procedimento puo' essere riaperto se l'ufficiale giudiziario cui fu inflitta la sospensione o la destituzione, ovvero la vedova o i figli minorenni di lui che abbiano o possano avere diritto a trattamento di quiescenza, adducano nuovi fatti o nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli gia' esistenti, facciano presumere che sia applicabile una minore sanzione o che debba essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito. La riapertura e' decisa dal Ministro, il quale in tal caso puo' anche sospendere gli effetti della punizione gia' inflitta. All'ufficiale giudiziario a favore del quale sia stata concessa, su richiesta di lui ovvero della vedova o dei figli minorenni, la riapertura del procedimento disciplinare, non puo' essere inflitta una punizione maggiore di quella gia' applicata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art70 · fonte del testo