Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 142 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il procedimento disciplinare puo' essere riaperto qualora emergano nuovi fatti o nuovi elementi di prova a carico dell'ufficiale giudiziario. Il procedimento puo' essere riaperto se l'ufficiale giudiziario cui fu inflitta la sospensione o la destituzione, ovvero la vedova o i figli minorenni di lui che abbiano o possano avere diritto a trattamento di quiescenza, adducano nuovi fatti o nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli gia' esistenti, facciano presumere che sia applicabile una minore sanzione o che debba essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito. La riapertura e' decisa dal Ministro, il quale in tal caso puo' anche sospendere gli effetti della punizione gia' inflitta. All'ufficiale giudiziario a favore del quale sia stata concessa, su richiesta di lui ovvero della vedova o dei figli minorenni, la riapertura del procedimento disciplinare, non puo' essere inflitta una punizione maggiore di quella gia' applicata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art70 · fonte del testo