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Il procedimento disciplinare puo' essere riaperto qualora emergano nuovi fatti o nuovi elementi di prova a carico dell'ufficiale giudiziario. Il procedimento puo' essere riaperto se l'ufficiale giudiziario cui fu inflitta la sospensione o la destituzione, ovvero la vedova o i figli minorenni di lui che abbiano o possano avere diritto a trattamento di quiescenza, adducano nuovi fatti o nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli gia' esistenti, facciano presumere che sia applicabile una minore sanzione o che debba essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito. La riapertura e' decisa dal Ministro, il quale in tal caso puo' anche sospendere gli effetti della punizione gia' inflitta. All'ufficiale giudiziario a favore del quale sia stata concessa, su richiesta di lui ovvero della vedova o dei figli minorenni, la riapertura del procedimento disciplinare, non puo' essere inflitta una punizione maggiore di quella gia' applicata.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
