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Il capo dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario e' addetto puo' concedergli congedi che, in complesso, non eccedano la durata di trenta giorni per ciascun anno. Per causa grave, la durata del congedo annuale puo' essere protratta fino a due mesi dal Ministro per la grazia e giustizia, su domanda da trasmettere per vi gerarchica. Per esigenze di servizio il congedo puo' non essere concesso e essere sospeso, abbreviato o revocato dalla autorita' concedente o da quella superiore. L'ufficiale giudiziario prima di assentarsi, deve comunicare al capo dell'ufficio cui e' addetto il luogo nel quale possano essergli dirette comunicazioni di servizio. I capi di collegio comunicano ai rispettivi capi del pubblico ministero i congedi accordati, ed il pretore li comunica al presidente del tribunale. Il presidente del tribunale deve darne pure comunicazione al primo presidente della Corte di appello. L'ufficiale giudiziario durante il periodo del congedo e' considerato, in servizio ai fini della indennita' integrativa e della ripartizione di cui agli articoli 127 e seguenti.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 3 maggio 1958

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art71 · fonte del testo