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L'ufficiale giudiziario puo' essere collocato in aspettativa, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, per provata infermita', per giustificati motivi di famiglia, o per servizio militare. Nei due ultimi casi non ha diritto ad indennita' integrativa ne' a ripartizione di proventi. L'aspettativa per infermita' puo' essere disposta sa domanda o di ufficio; nel primo caso, in base a certificato medico debitamente vidimato e legalizzato, salvo al Ministro, ove lo creda opportuno, di disporre accertamenti da eseguirsi da un medico fiscale; nel secondo caso, previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina sulla base di prove ad essa fornite o direttamente raccolte. Le stesse norme si applicano anche agli effetti del richiamo dall'aspettativa per infermita'. L'aspettativa per motivi di famiglia puo' essere negata o revocata, sempre che cio' sia richiesto da ragioni di servizio. L'ufficiale giudiziario chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per arruolamento volontario e' collocato in aspettativa per servizio militare. Se invece e' richiamato alle armi per servizio temporaneo, e' considerato in congedo, purche' l'assenza dall'ufficio non duri oltre quattro mesi, ma soltanto per I primi due mesi ha diritto al trattamento economico di citi all'ultimo capoverso dell'art. 71. Per il tempo eccedente tale periodo e' collocato in aspettativa.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art72 · fonte del testo