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Scaduti i periodi massimi di cui all'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario che risulti inabile, per infermita', a riassumere l'ufficio, e' dispensato dal servizio, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli. L'ufficiale giudiziario, invece, che non risulti inabile a riassumere l'ufficio e che allo scadere dell'aspettativa non riprenda servizio, e' dichiarato di missionario. Qualora il Ministro non ritenga opportuno il definitivo allontanamento dell'ufficiale giudiziario dal servizio, puo' procedere agli accertamenti che ritenga del caso per la eventuale concessione di un prolungamento eccezionale dell'aspettativa, anche oltre il limite di cui all'ultimo comma del precedente articolo, per non piu' di sei mesi. La stessa norma si applica per la concessione, quando il Ministro lo riconosca opportuno, di un nuovo periodo di aspettativa nel quinquennio, non superiore a sei mesi, all'ufficiale giudiziario che gia' abbia fruito di aspettative fino al limite massimo previsto nel comma ultimo predetto. Alla scadenza del prolungamento o del nuovo periodo, se l'ufficiale giudiziario, non riassume servizio si applicano senz'altro le disposizioni del comma primo del presente articolo.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art74 · fonte del testo