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All'ufficiale giudiziario in aspettativa per infermita' e' concesso un assegno alimentare non maggiore della meta' ne' minore del terzo dell'indennita' integrativa, a giudizio del Ministro, nel caso che egli conti dieci o piu' anni di servizio, e non maggiore del terzo ne' minore del quarto se conti meno di dieci anni. L'assegno di cui al comma precedente e' dovuto, negli uffici ai quali sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari e in ogni caso quando debba farsi luogo alla comunione di cui all'art. 128, sulla quota, eventualmente integrata dalla indennita' di spettanza di ciascun ufficiale giudiziario, secondo le norme della ripartizione, compreso nel numero degli ufficiali giudiziari anche quelli in aspettativa. Gli anni di servizio in base ai quali ha luogo la con cessione dell'assegno di cui al presente articolo, sono soltanto quelli utili per il conseguimento della pensione.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 3 maggio 1958
