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All'ufficiale giudiziario in aspettativa per infermita' e' concesso un assegno alimentare non maggiore della meta' ne' minore del terzo dell'indennita' integrativa, a giudizio del Ministro, nel caso che egli conti dieci o piu' anni di servizio, e non maggiore del terzo ne' minore del quarto se conti meno di dieci anni. L'assegno di cui al comma precedente e' dovuto, negli uffici ai quali sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari e ((...)) quando debba farsi luogo alla comunione ((di cui all'articolo 129)), sulla quota, eventualmente integrata dalla indennita' di spettanza di ciascun ufficiale giudiziario, secondo le norme della ripartizione, compreso nel numero degli ufficiali giudiziari anche quelli in aspettativa. Gli anni di servizio in base ai quali ha luogo la con cessione dell'assegno di cui al presente articolo, sono soltanto quelli utili per il conseguimento della pensione.

Testo in vigore dal 3 maggio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 maggio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 3 maggio 1958. 5 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… e' dovuto, negli uffici ai quali sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari e tolto: in ogni casoaggiunto: ... quando debba farsi luogo alla comunione di cui tolto: all'art. 128 aggiunto: all'articolo 129, sulla quota, eventualmente integrata dalla indennita' di spettanza di ciascun ufficiale giudiziario, secondo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art75 · fonte del testo