Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Gli ufficiali giudiziari inabili al servizio per condizioni di salute od incapacita', e quelli che diano scarso rendimento sono dispensati dal servizio con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina, la quale invita l'interessato a dare a voce o per iscritto le sue giustificazioni. Il Ministro puo' disporre gli accertamenti che ritiene del caso.
Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010
