Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 98 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali giudiziari sono collocati a riposo di ufficio, quando abbiano compiuto settanta anni di eta'. Gli ufficiali giudiziari che chiedono di essere collocati a riposo devono inoltrare istanza per via gerarchica, ai Ministro per la grazia e giustizia, il quale provvede con decreto. All'ufficiale giudiziario collocato a riposo puo' essere attribuito il titolo onorifico della qualifica superiore. Gli ufficiali giudiziari collocati a riposo a loro domanda prima del settantesimo anno di eta' possono essere riammessi in servizio previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina e sempre che siano anche fisicamente idonei all'esercizio delle loro funzioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art79 · fonte del testo