Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 98 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Gli ufficiali giudiziari sono collocati a riposo di ufficio, quando abbiano compiuto settanta anni di eta'. Gli ufficiali giudiziari che chiedono di essere collocati a riposo devono inoltrare istanza per via gerarchica, ai Ministro per la grazia e giustizia, il quale provvede con decreto. All'ufficiale giudiziario collocato a riposo puo' essere attribuito il titolo onorifico della qualifica superiore. Gli ufficiali giudiziari collocati a riposo a loro domanda prima del settantesimo anno di eta' possono essere riammessi in servizio previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina e sempre che siano anche fisicamente idonei all'esercizio delle loro funzioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art79 · fonte del testo