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Salvo quanto e' regolato da leggi speciali, l'ufficiale giudiziario delle preture, dei tribunali e delle corti, nella circoscrizione territoriale del mandamento nei cui capoluogo risiede, compie, con attribuzione esclusiva, gli atti di notificazione relativi agli affari di competenza delle autorita' giudiziarie alle quali e' addetto. Egli ha competenza, promiscua per tutti gli altri atti, nella circoscrizione territoriale dell'ufficio al quale appartiene. Gli atti di esecuzione sono di competenza promiscua, degli ufficiali giudiziari ai sensi del comma precedente.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art88 · fonte del testo