Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((Nei mandamenti dove non e' costituito l'ufficio unico, l'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti di notificazione relativi agli affari di competenza del pretore e con attribuzione promiscua tutti gli altri atti)).
Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010
