Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

((Nei mandamenti dove non e' costituito l'ufficio unico, l'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti di notificazione relativi agli affari di competenza del pretore e con attribuzione promiscua tutti gli altri atti)).

Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1951 al 1 febbraio 1957. 59 parole tolte, 15 parole aggiunte.

tolto: Salvo quanto e' regolato da leggi specialiaggiunto: Nei mandamenti dove non e' costituito l'ufficio unico, l'ufficiale giudiziario tolto: delle preture, dei tribunali e delle corti, nella circoscrizione territoriale del mandamento nei cui capoluogo risiede, compie, aggiunto: compie con attribuzione esclusivatolto: , gli atti di notificazione relativi agli affari di competenza tolto: delle autorita' giudiziarie alle quali e' addetto. Egli ha competenza, promiscua per aggiunto: del pretore e con attribuzione promiscua tutti gli altri attitolto: , nella circoscrizione territoriale dell'ufficio al quale appartiene. Gli atti di esecuzione sono di competenza promiscua, degli ufficiali giudiziari ai sensi del comma precedente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art88 · fonte del testo