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Gli ufficiali giudiziari non possono ricusare il loro ministero. Debbono eseguire tutti gli atti loro commessi senza indugio e comunque non oltre il termine che eventualmente sia stato prefisso dall'autorita' per gli atti da essa richiesti. In caso di impedimento debbono immediatamente riferirne e giustificarne i motivi al capo dello ufficio al quale sono addetti, o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente. Per l'inosservanza, della disposizione di cui al primo comma gli ufficiali giudiziari incorrono nella sospensione, e per la inosservanza della disposizione preveduta nel secondo comma, incorrono nella pena disciplinare dell'ammenda, senza pregiudizio, in entrambe le ipotesi, del risarcimento dei danni e dell'azione penale, se del caso.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art90 · fonte del testo