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[1]In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento della polizza di pegno, si appellano le disposizioni del testo unico 27 maggio 1909, n. 437, delle leggi concernenti l'emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari.

[2]Negli statuti devono essere stabilite norme per facilitare la emissione dei duplicati di polizze distrutte, sottratte o smarrite, quando l'importo di esse non superi la somma che sara' determinata negli Stessi statuti.

[3]E' consentito poi di stabilire negli statuti che si possa procedere alla rinnovazione od alla estinzione del prestito, senza la preventiva emissione del duplicato di polizze distrutte, sottratte o smarrite.

Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art16 · fonte del testo