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Gli utili netti di esercizio dei Monti sono destinati per nove decimi all'aumento del patrimonio e per un decimo possono essere devoluti a favore di opere di assistenza ed, a preferenza, all'Ente comunale di assistenza.

Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art28 · fonte del testo