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In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'Amministrazione dell'interno puo' autorizzare aperture di credito a favore di comandanti provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il pagamento;
- a)delle spese per il vitto, la vestizione, il materiale sanitario e quello per l'attrezzatura degli immobili destinati ai servizi dei vigili del fuoco e degli uffici e di ogni altra spesa occorrente per il mantenimento dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, commi primo e secondo, della legge 28 settembre 1942, n. 1140, per l'acquisto di mobili, soprammobili, tappezzerie, oggetti di cancelleria, macchine;
- b)delle spese per il servizio, la manutenzione e la riparazione degli automezzi;
- c)delle spese generali degli Ispettorati di zona e dei Comandi provinciali;
- d)delle spese inerenti alle esercitazioni e manovre, ai servizi dei Comandi provinciali, all'istruzione ed all'assistenza religiosa e morale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'assistenza sanitaria dei vigili ausiliari di leva e del personale permanente o volontario colpito da infermita' dipendente da causa di servizio, ed ai trasporti;
- e)delle spese per l'educazione fisica e per le attivita' sportive degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili dei fuoco;
- f)dei canoni per provviste d'acqua agli immobili destinati ai servizi dei vigili del fuoco. Per il pagamento delle spese occorrenti al funzionamento delle scuole centrali antincendi e del Centro studi ed esperienze sara', parimenti, provveduto con aperture di credito a favore del comandante delle scuole stesse e del direttore del predetto Centro.
Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 15 gennaio 1974
