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L'avanzamento al grado di maresciallo capo e' conferito ad anzianita', nei limiti dei posti di organico vacanti, ai marescialli ordinari giudicati idonei, che abbiano compiuto almeno due anni di permanenza nel grado. L'avanzamento al grado di brigadiere e' conferito ad anzianita' ai vicebrigadieri giudicati idonei, che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado.

Testo in vigore dal 24 aprile 1959 al 17 novembre 2018

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urn:nir:stato:legge:1959-04-23;189~art12 · fonte del testo