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Il Comandante generale della Guardia di finanza e' scelto fra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa. Il Comandante generale presiede a tutte le attivita' concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti della Guardia di finanza. Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto e' necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza. Ha rapporti col Comandante generale dei carabinieri col Capo della polizia e con tutti gli altri organi centrali dell'Amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento con essi dell'attivita' della Guardia di finanza. Il Comandante generale e' coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed e' sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal Comandante in seconda, che attende anche in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal Comandante generale. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)). Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a due anni ed e' rinnovabile, con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma, per un periodo di due anni e comunque non oltre il raggiungimento del limite di eta'. Il Comandante generale, qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di eta', e' richiamato d'autorita' fino al termine del medesimo biennio e il mandato non e' rinnovabile. Al termine del mandato e' disposto il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di eta', con applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, o successive modificazioni. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 giugno 2010, n. 79

6

La L. 3 giugno 2010, n. 79 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che la presente modifica acquista efficacia dalla data di assunzione della carica del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, nominato secondo le procedure stabilite dal primo comma dell' articolo 4 della legge n. 189 del 1959, come sostituito dalla legge 3 giugno 2010, n. 79.

Testo in vigore dal 7 luglio 2017 al 6 dicembre 2017

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 7 luglio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 2010 al 7 luglio 2017. 17 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… anche in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal Comandante generale. tolto: Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione piu' anziano della Guardia di finanza aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95. Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a due anni ed …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-04-23;189~art4 · fonte del testo