Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1982 al 2 gennaio 1990. Leggi il testo vigente →

Chiunque esercita il gioco del lotto con promessa di premi in denaro o mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra combinazioni di numeri, lettere o indici, ordinati in modo anche simile al lotto pubblico e' punito con la reclusione da uno a otto mesi e con la multa da L. 1.000.000 a L. 20.000.000. Il giocatore, quando non abbia concorso nell'organizzazione del gioco, e' punito, per il solo fatto della partecipazione, con la multa da L. 100.000 a L. 1.000.000. Chiunque in qualsiasi modo rende note al pubblico operazioni di gioco clandestino del lotto, anche con la semplice indicazione del luogo ove si vendono i biglietti, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Testo in vigore dal 13 agosto 1982 al 2 gennaio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-08-02;528~art17 · fonte su Normattiva