Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1982 al 12 maggio 1990. Leggi il testo vigente →

Le estrazioni avvengono presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma dell'articolo 2, ad opera di una commissione composta dall'intendente di finanza che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro, da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di divisione designato dall'intendente di finanza. Le estrazioni sono effettuate ogni settimana nei giorni, nelle ore e con le modalita' stabilite annualmente con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3. Con lo stesso decreto puo' essere altresi' disposto che le estrazioni avvengano in Roma per tutte le ruote. In questo caso la commissione nominata presso l'intendenza di finanza di Roma cura l'estrazione per tutte le ruote. La segreteria della commissione redige il verbale della avvenuta estrazione che comunica immediatamente alla commissione di zona per le operazioni di cui all'articolo 11.

Testo in vigore dal 13 agosto 1982 al 12 maggio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-08-02;528~art7 · fonte su Normattiva