[1]Gli asili d'infanzia costituiti in ente morale aventi un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire venticinquemila sono soggetti al contributo complessivo del 16 per cento, salvo il disposto del secondo comma del precedente articolo 10 e salvo il diritto di rivalsa di cui all'articolo 8.

[2]Sono esonerati da ogni contributo gli asili anzidetti che si valgano di insegnanti gia' iscritti al Monte-pensioni.

[3]Hanno facolta' di assoggettarvisi gli asili che non raggiungano l'importo di entrate effettive sopraindicato.

[4]Gli insegnanti negli asili d'infanzia costituiti in ente morale e non iscritti al Monte-pensioni possono far parte dell'Istituto pagando un contributo pari a 16 centesimi dell'ammontare degli stipendi calcolati nei modi indicati negli articoli 10 e 16 del presente Ordinamento.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art12 · fonte del testo