La misura della pensione liquidata alla vedova, con o senza prole, o agli orfani, non puo' essere inferiore a lire milleseicentocinquanta, purche' non superi l'importo dello stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione goduti dall'insegnante nell' ultimo anno di servizio che non possono pero' valutarsi in misura inferiore a quella su cui fu legalmente corrisposto il contributo per l'iscrizione al Monte-pensioni

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art53 · fonte del testo