[1]L'acconto mensile di pensione previsto dal successivo articolo 67 per l'insegnante e' pari alla pensione minima dovuta secondo le disposizioni del precedente articolo 48, e per la vedova e per gli orfani e' pari alla aliquota di riversibilita' stabilita dal precedente articolo 52, applicata alla pensione minima che sarebbe spettata all'insegnante, ed in ogni caso non inferiore al minimo di cui al precedente articolo 53.

[2]Insieme con l'acconto viene anche corrisposta l'indennita' di caroviveri eventualmente dovuta secondo le disposizioni vigenti.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art58 · fonte del testo