[1]I Comuni e i Patronati scolastici, di cui al precedente articolo 7, lettera b) e i Ministeri degli affari esteri e dell'Africa Italiana hanno facolta' di iscrivere al Monte-pensioni gli insegnanti muniti di diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari di qualunque grado, che prestino servizio nelle istituzioni integrative, sussidiarie ed ausiliarie della scuola elementare e parascolastiche gestite dagli Enti medesimi.

[2]Gli Enti sopraindicati che si avvalgano di tale facolta' possono prescrivere ai detti insegnanti l'obbligo del rilascio della quota personale di contributo dovuta per l'iscrizione al Monte-pensioni.

[3]Gli insegnanti, muniti del titolo di studio sopra indicato, che prestino servizio nelle istituzioni predette, gestite dai sopraindicati Enti i quali non si avvalgano della facolta' di cui sopra, possono iscriversi al Monte-pensioni pagando la quota di contributo proprio e quella dell'Ente.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art13 · fonte del testo