[1]Ciascun Regio Provveditorato tiene un registro generale, nel quale, distintamente per ogni insegnante della provincia iscritto al Monte-pensioni, e' presa nota di tutti gli atti di stato civile e di quelli comprovanti l'abilitazione all'insegnamento, le nomine, le conferme, le concessioni di aumenti di stipendio, le sospensioni, le riassunzioni in servizio, i licenziamenti od altro che valga a stabilire la storia del servizio didattico.

[2]Nel registro stesso e' presa nota altresi' delle sentenze di condanna passate in giudicato, nonche' delle assegnazioni delle pensioni e delle indennita'.

[3]Tutti i documenti dai quali risultano le notizie predette si conservano in apposito fascicolo per ciascun insegnante.

[4]Il registro generale ed il fascicolo personale di ciascuno degli insegnanti delle scuole dipendenti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'Africa Italiana sono tenuti rispettivamente dai Ministeri medesimi.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art74 · fonte del testo