Ha diritto ad una indennita' per una sola volta:

  • a)l'insegnante che, dopo dieci anni e prima di venti anni di servizio utile, sia dispensato dal servizio per soppressione di posto o riduzione di organico, o per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermita' o per comprovata insufficienza didattica o nell'interesse del servizio o per essere stato riconosciuto inabile allo scadere del periodo massimo di aspettativa per motivi di salute;
  • b)l'insegnante che, dopo dieci anni e prima di venti anni di servizio utile, cessi dal servizio, ed entro il termine perentorio di tre anni dalla cessazione comprovi, con visita medica fiscale collegiale, di essere divenuto permanentemente inabile a riassumere il servizio in conseguenza di infermita' preesistente alla cessazione;
  • c)l'insegnante che, dopo dieci anni e prima di venti anni di servizio utile, cessi dal servizio per qualunque causa in eta' non inferiore ai sessant'anni;
  • d)l'insegnante che, dopo dieci anni e prima di venticinque anni di servizio utile, sia dispensato dal servizio per non aver dato piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o per essersi posto in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo o cessi dal servizio per effetto della interdizione scolastica perpetua, o del licenziamento, purche' non a seguito di condanna che importi la perdita o la sospensione del diritto all'indennita' ai sensi dei successivi articoli 38 e 39.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art35 · fonte del testo