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[1]I ricorsi concernenti la iscrizione al Monte-pensioni e l'imposizione dei contributi debbono essere presentati, a pena di decadenza, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, dagli insegnanti, non oltre la cessazione definitiva dal servizio, e dagli Enti, non oltre il secondo anno successivo a quello dell'emissione del ruolo.

[2]Contro il provvedimento della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e' ammesso il ricorso ai Ministri per l'educazione nazionale, per gli affari esteri, o per l'Africa Italiana, secondo che trattisi di insegnanti o di Enti da essi rispettivamente dipendenti o vigilati, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa comunicazione.

[3]Il ricorso non sospende l'obbligo del versamento dei contributi.

[4]Il Ministro competente, sentita la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, decide con provvedimento definitivo, contro il quale e' ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in via giurisdizionale o quello in via straordinaria al Re e Imperatore.

Testo in vigore dal 4 aprile 1941 al 10 settembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art23 · fonte del testo