Le pensioni dirette corrisposte dal Monte-pensioni sono soggette alla ritenuta del 2 per cento a favore dell'Istituto medesimo.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 aprile 1955, n. 379

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La L. 11 aprile 1955, n. 379, ha disposto (con l'art. 32, comma 2) che la ritenuta del due per cento sulla pensione diretta di cui al presente articolo e' soppressa per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la L. 11 aprile 1955, n. 379. Ha inoltre disposto (con l'art. 50, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1953.

Testo vigente dal 31 maggio 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 maggio 1955

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1941 al 31 maggio 1955.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 aprile 1955, n. 379

    La L. 11 aprile 1955, n. 379, ha disposto (con l'art. 32, comma 2) che la ritenuta del due per cento sulla pensione diretta di cui al presente articolo e' soppressa per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la L. 11 aprile 1955, n. 379. Ha inoltre disposto (con l'art. 50, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1953.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art24 · fonte del testo