[1]Le spese di amministrazione sono a carico del Monte-pensioni e vengono ogni anno preventivamente stabilite con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del Direttore generale, sentiti il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e la Commissione di vigilanza.

[2]Gli stipendi degli impiegati sono anticipati dallo Stato, che ne sara' rimborsato dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza con i fondi di pertinenza del Monte-pensioni.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art3 · fonte del testo