[1]Le spese di amministrazione sono a carico del Monte-pensioni e vengono ogni anno preventivamente stabilite con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del Direttore generale, sentiti il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e la Commissione di vigilanza.
[2]Gli stipendi degli impiegati sono anticipati dallo Stato, che ne sara' rimborsato dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza con i fondi di pertinenza del Monte-pensioni.
Testo vigente dal 4 aprile 1941
