[1]La Cassa depositi e prestiti riscuote le entrate del Monte-pensioni per collocarle in impiego fruttifero a favore dell'Istituto.
[2]I beni che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo pervengano al Monte-pensioni, sono alienati e convertiti in denaro, per essere collocati in impiego fruttifero, in conformita' della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.
[3]I fondi sono impiegati nel piu' breve termine possibile e nel migliore interesse del Monte-pensioni, nelle forme stabilite dalle disposizioni sulla Cassa depositi e prestiti.
Testo vigente dal 4 aprile 1941
