[1]La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza provvede durante la carriera degli iscritti al Monte-pensioni all'accertamento dei servizi utili per la pensione.
[2]Esercita inoltre, a mezzo dei funzionari all'uopo adibiti, una assidua vigilanza presso i competenti uffici locali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore del Monte e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti.
Testo vigente dal 4 aprile 1941
