[1]La pensione dovuta all'insegnante non puo' essere inferiore ai minimi seguenti:

  • a)L. 8360 se l'insegnante ha raggiunto i 40 anni di servizio utile;
  • b)L. 5500 se l'insegnante ha raggiunto i 35 anni di servizio utile e non i 40;
  • e)L. 2750 se l'insegnante non ha raggiunto i 35 anni di servizio utile;
  • d)due terzi dell'ultimo stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione goduti dall'insegnante, nei casi di cui alla lettera f) del precedente articolo 36. In nessun caso la pensione minima puo' superare la media degli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione goduti nell'ultimo anno di servizio.

[2]Agli effetti del presente articolo e del precedente articolo 46 gli emolumenti ivi considerati non possono essere valutati in misura inferiore a quella su cui fu legalmente corrisposto il contributo per l'iscrizione al Monte-pensioni.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art48 · fonte del testo